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In questa pagina è riportato lo Statuto dell' Associazione Professionale Operatori Shiatsu e Discipline Bio-Naturali APOS e DBN disponibile sul sito http://www.shiatsuapos.com
APOS DBN ASSOCIAZIONE PLURIPROFESSIONALE
IN DISCIPLINE BIO NATURALI
STATUTO
Art. 1 Denominazione
1.1 E’ costituita, nel rispetto delle vigenti normative, con sede legale in Milano, l’associazione professionale denominata:
APOS DBN ASSOCIAZIONE PLURIPROFESSIONALE
IN DISCIPLINE BIO NATURALI
1.2 Quando vi è un’esigenza di abbreviazione e se la legge lo permette, la denominazione potrà essere indicata nella forma ridotta di: APOS DBN
Art. 2 Oggetto
2.1 L’Associazione, senza fini di lucro, si propone la rappresentanza, la valorizzazione delle competenze, la tutela e la crescita quantitativa e qualitativa delle attività professionali contenute nell’apposito elenco.
2.2 Tutte le professioni, in quanto autonome, hanno in comune:
Art. 3 Finalità
3.1 Le finalità dell’Associazione sono:
Art. 4 Gli Associati
4.1 Sono Associati tutte le persone fisiche che, in possesso dei requisiti definiti nel Regolamento, fanno domanda di iscrizione e che vengono ammessi all’Associazione.
4.2 Gli Associati, nell’ambito della singola professione rappresentata dall’Associazione, si dividono nelle seguenti categorie:
4.3 Possono fare domanda di iscrizione all’Associazione tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti per almeno una delle professioni rappresentate.
4.4 Tutte le categorie di Associati godono dei medesimi diritti.
4.5 La definizione dei requisiti, dei parametri e delle modalità che determinano l’inserimento nelle diverse categorie di Associati sono stabilite nel Regolamento stilato dal Consiglio Direttivo con ratifica da parte dell’Assemblea degli Associati.
4.6 Le modifiche al Regolamento sono deliberate dal Consiglio Direttivo con ratifica dell’Assemblea ordinaria degli Associati alla prima scadenza utile.
4.7 L’iscrizione è a tempo indeterminato. La quota associativa non è trasmissibile o rivalutabile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
4.8 Tutti gli Associati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno diritto pieno di elettorato attivo e passivo e sono obbligati al pagamento delle quote associative ed integrative nella misura determinata dagli organi di governo.
4.9 La valutazione ed accettazione delle domande d’ammissione all’Associazione sono rimesse al giudizio inappellabile del Consiglio Direttivo dell’Associazione; costituisce motivo di non accettazione della domanda dell’Associato l’aver riportato condanne penali definitive per reati dolosi che siano incompatibili con lo spirito e le finalità dell’Associazione.
4.10 Gli Associati devono manifestare esplicitamente la loro volontà di far parte dell’Associazione facendone richiesta scritta, specificando in quale professione e categoria vogliono confluire, con contestuale versamento della quota.
4.11 I nuovi Associati acquistano tale qualità all’atto della loro iscrizione sul Libro degli Associati e negli elenchi delle rispettive categorie. Dell’avvenuta iscrizione viene data comunicazione scritta al richiedente.
Art. 5 Obblighi degli Associati
5.1 Ogni iscritto è tenuto:
Art. 6 Quote associative
6.1 Ogni iscritto dovrà versare la quota associativa nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché l’eventuale quota integrativa ove prevista.
Art. 7 Provvedimenti disciplinari
7.1 Qualora l’iscritto venga meno agli obblighi indicati nel presente Statuto, o contenuti nel Regolamento, sarà sottoposto a provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio Direttivo per comportamenti scorretti sul piano amministrativo, organizzativo e gestionale. Sarà sanzionato dal Collegio dei Probiviri, su segnalazione del Consiglio Direttivo, di altro Associato, di non Associato o d’ufficio per comportamenti scorretti sul piano di condotta, deontologico, etico o morale.
7.2 Le norme di comportamento e le sanzioni sono previsti dallo Statuto, dal Regolamento e dal Codice Deontologico e di Condotta.
Art. 8 Perdita della qualità di Associato
8.1 Si perde la qualità di Associato per:
8.2 La perdita della qualità di Associato, a qualsiasi titolo, non da diritto alla restituzione della parte residua della quota associativa o integrativa versata ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Art. 9 Riesame
9.1 Trascorso il periodo minimo di un anno dalla delibera di espulsione, o venuta meno la causa dell’espulsione stessa, l’Associato può ripresentare domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, il quale, sentito il Collegio del Probiviri e accertata la decadenza dei motivi di espulsione, può disporre la riammissione dell’Associato.
Art. 10 Aspiranti Associati
10.1 Gli Aspiranti Associati che intendono diventare Associati ma che non posseggono ancora tutti i requisiti, saranno annotati in apposito Libro.
10.2 I soggetti che intendono essere iscritti in qualità di Aspiranti Associati dovranno presentare domanda scritta e versare il contributo richiesto.
10.3 I requisiti e le modalità per l’accettazione della domanda degli Aspiranti Associati sono disciplinate dalle norme contenute nel Regolamento.
Art. 11 Rapporti con Enti di Formazione Convenzionati
11.1 L’Associazione potrà creare rapporti preferenziali con realtà di formazione professionale pubbliche e private, di provata serietà e di adeguato livello qualitativo che si dimostrino in sintonia con l’Associazione, sia in relazione ai principi generali che agli standard minimi di formazione, che alle modalità di valutazione.
11.2 Gli enti di formazione potranno essere di qualsiasi natura giuridica, comprese le associazioni e le persone fisiche.
11.3 L’Associazione potrà, mediante un adeguato e continuo monitoraggio dell’iter formativo e delle procedure finali di valutazione degli Enti Formativi Convenzionati, validare, le valutazioni finali e/o alcune attività formative delle scuole equiparandole negli effetti alle valutazioni svolte direttamente dall’Associazione e/o inserendole nella propria attività di formazione permanente.
11.4 L’Associazione eserciterà con la Commissione Tecnico Scientifica una continua opera di monitoraggio e valutazione sulle attività in oggetto allo scopo di verificarne l’idoneità
11.5 Il rapporto fiduciario con gli Enti di Formazione si crea attraverso la sottoscrizione congiunta di una Convenzione ad opera del Presidente su approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 12 Le Sedi Regionali
12.1 L’Associazione promuove l’istituzione di sedi regionali su proposta del Consiglio Direttivo ed approvazione da parte dell’Assemblea.
12.2 In ogni sede regionale viene nominato un Responsabile che risponde direttamente al Consiglio Direttivo.
12.3 Tutti gli elementi informativi delle sedi regionali sono pubblicati nel sito web dell’Associazione.
Art. 13 Organi dell’Associazione
13.1 Gli organi dell’Associazione sono:
Art. 14 Assemblee degli Associati
14.1 Le Assemblee degli Associati si distinguono in Ordinarie e Straordinarie.
14.2 Le Assemblee Straordinarie sono quelle che sono indicate come tali nel presente Statuto o nelle norme di legge applicabili alla fattispecie e, quindi, per esclusione, sono Ordinarie tutte le altre
14.3 Sono Assemblee Straordinarie quelle convocate per deliberare in ordine alle modifiche dello Statuto dell’Associazione o allo scioglimento della stessa.
14.4 L’Assemblea Ordinaria ha la facoltà di approvare un Regolamento ed un Codice Deontologico e di Condotta predisposti dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo al fine di meglio definire le modalità di svolgimento dell’attività dell’Associazione, può modificare le norme contenute nel Regolamento e nel Codice Deontologico e di Condotta.
14.5 Le modifiche di cui al punto precedente verranno ratificate dall’Assemblea degli Associati alla prima Assemblea Ordinaria utile.
Art. 15 Convocazione, costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
15.1 Le Assemblee, che potranno anche tenersi in luogo diverso da quello della sede sociale, sono convocate dal Presidente ogni qualvolta vi siano materie da sottoporre alle decisioni dell’Assemblea degli Associati.
15.2 Ogni anno, entro non oltre sei mesi dalla fine dell’anno sociale, deve essere convocata una Assemblea Ordinaria nel corso della quale dovranno essere sottoposti all’esame e alla delibera degli Associati:
15.3 L’Assemblea degli Associati deve essere convocata anche in caso di richiesta scritta, su specifico Ordine del Giorno, di almeno la metà del Consiglio Direttivo oppure di almeno il 20% degli Associati per l’Assemblea Ordinaria e 40% per quella Straordinaria. Ricevuta la richiesta, il Presidente ha l’obbligo di indire l’Assemblea che deve aver luogo entro 60 giorni.
15.4 La convocazione all’Assemblea dovrà essere inviata agli Associati con le modalità previste da Regolamento.
15.5 La convocazione dovrà essere spedita o inviata entro e non oltre 20 giorni prima della data dell’Assemblea Ordinaria; 30 giorni in caso di Assemblea Straordinaria.
15.6 Le convocazioni saranno pubblicate anche sul sito internet dell’Associazione.
15.7 Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, nonché, eventualmente, il luogo, il giorno e l’ora per l’adunanza in seconda convocazione; la data e l’ora della seconda convocazione non potrà essere fissata nella stessa data dell’adunanza in prima convocazione.
15.8 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea gli Associati che risultano iscritti nel Libro degli Associati alla data dell’adunanza ed in regola col pagamento della quota associativa.
15.9 L’Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi, l’Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano d’età. In apertura della riunione si procede alla nomina di un Segretario che provvederà alla redazione del verbale sul libro delle Assemblee.
15.10 In prima convocazione l’Assemblea Ordinaria o Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto. In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice, salvo per le materie che comportino modifiche statutarie o la messa in liquidazione dell’Associazione, nel qual caso è richiesta una maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta oggetto delle deliberazioni si intende respinta.
15.11 Ogni Associato intervenuto ha diritto a un voto. Nel rispetto del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato, ogni Associato può esprimere il proprio voto anche mediante delega da conferire ad altro Associato. Ogni Associato può essere portatore di una sola delega.
15.12 Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese per alzata di mano, salvo diversa forma deliberata dall’Assemblea stessa.
15.13 Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Art. 16 Funzioni dell’Assemblea
16.1 L’Assemblea, organo deliberativo dell’Associazione, assolve alle seguenti funzioni:
Art. 17 Consiglio Direttivo
17.1 Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente è l’organo esecutivo dell’Associazione cui competono le seguenti attribuzioni:
17.2 Il Consiglio Direttivo, formato da un numero di membri compreso tra 4 e 10, elegge al proprio interno il Vice Presidente dell’Associazione, il Segretario Generale ed il Tesoriere.
17.3 Il Vice Presidente: coadiuva il Presidente in base alle deleghe o incarichi conferitigli, rappresenta l’Associazione in caso di:
17.4 Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, provvedendo alla predisposizione o esecuzione di tutti gli atti di organizzazione e gestione di cui abbia ricevuto incarico dal Presidente.
17.5 Il Tesoriere:
17.6 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire nuove strutture organizzative e può conferire ulteriori deleghe ed incarichi.
17.7 Il singolo Consigliere adempie ad impegni e obblighi sociali decisi dal Consiglio stesso.
Art. 18 Convocazione e delibere del Consiglio Direttivo
18.1 Il Consiglio Direttivo è convocato da parte del Presidente in via ordinaria o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, con comunicazione effettuata ai Consiglieri almeno quindici giorni prima della data fissata.
18.2 Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare. L’ordine del giorno può essere modificato e/o integrato fino a sette giorni prima della data fissata.
18.3 Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. Il Presidente ha diritto di voto nelle adunanze del Consiglio Direttivo e viene conteggiato ai fini della regolare costituzione della riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta oggetto delle deliberazioni si intende respinta.
18.4 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione, o da persona da lui indicata, e nomina un Segretario che provvederà alla redazione del verbale sul Libro Verbali del Consiglio Direttivo.
18.5 Il Consigliere che non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica con una votazione a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Consigliere decaduto sarà cooptato dal primo candidato non eletto.
18.6 Le dimissioni, anche non contemporanee, di almeno la metà dei Consiglieri determina la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo. I Consiglieri non dimissionari rimangono in carica per gli atti di ordinaria amministrazione.
Art. 19 Il Presidente dell’Associazione
19.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, inoltre:
Art. 20 La Commissione Tecnico Scientifica
20.1 La Commissione Tecnico Scientifica ha il compito di:
20.2 La Commissione Tecnico Scientifica è composta da un numero variabile di componenti di comprovata esperienza e professionalità secondo i parametri e con le modalità stabilite nel Regolamento e dalle delibere emanate dall’Assemblea.
20.3 I componenti della Commissione Tecnico Scientifica, almeno uno per ogni professione rappresentata, sono nominati dal Consiglio Direttivo. Al proprio interno viene nominato un Presidente.
Art. 21 Il Collegio del Probiviri
21.1 Il Collegio del Probiviri garantisce che lo spirito di collaborazione, moralità, ricerca e rigore professionale sia presente in tutte le attività dell’Associazione.
21.2 Il Collegio del Probiviri, inoltre:
21.3 Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 a 5 membri eletti dall’Assemblea.
Art. 22 Il Collegio dei Revisori dei Conti
22.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la sorveglianza sull’andamento amministrativo dell’Associazione e ne verifica i bilanci relazionando l’Assemblea.
22.2 Esso è composto da un minimo di 3 ad massimo di 5 membri eletti dall’Assemblea.
22.3 L’Assemblea ha facoltà di nominare, in sostituzione dell’organo collegiale, un Revisore Unico al quale spetteranno le medesime funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 23 Incompatibilità
23.1 Sono incompatibili tra loro tutte le cariche elettive degli organismi dell’Associazione.
Art. 24 Scadenza degli esercizi sociali
24.1 Gli esercizi sociali scadono il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 25 Patrimonio
25.1 Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote associative e dalle contribuzioni integrative, dalle erogazioni fatte a qualsiasi titolo in favore dell’Associazione, dai proventi e dai beni acquistati con tali somme.
25.2 E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 26 Durata dell’Associazione
26.1 La durata dell’Associazione è stabilita in 50 anni, prorogata automaticamente di anno in anno.
Art. 27 Clausola finale
27.1 Per tutto ciò che, relativamente al funzionamento dell’Associazione, non è codificato nel presente Statuto, provvederanno il Regolamento, il Codice Deontologico e di Condotta e le leggi vigenti in materia.
Registrato presso l'Ufficio del Registro in data 16 dicembre 2013.